Whistleblowing

Con il termine whistleblowing, in italiano segnalazione, il legislatore europeo, nella Dir. UE 1937/2019, indica ogni segnalazione che abbia ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di organizzazioni pubbliche e private, di cui il segnalante (whistleblower) sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La necessità di disciplinare puntualmente la materia nasce dall’osservazione concreta che proprio chi, in ragione del rapporto lavorativo con il soggetto autore dell’illecito, è il primo a riscontrare la violazione, già in atto o di prossimo compimento, spesso non effettua alcuna segnalazione per timore di ritorsioni.

La Dir. UE 1937/2019, recepita in Italia con il D.lgs. 24/2023, disegna un sistema di tutele rafforzate per coloro che nello svolgimento della propria attività professionale vengono a conoscenza di minacce o pregiudizi al pubblico interesse sorti in tale ambito.

Questo sistema di protezione rafforzata ha un doppio limite, oggettivo e soggettivo.

Dal punto di vista oggettivo, la normativa si applica soltanto qualora la segnalazione riguardi presunte violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, e, allo scopo, la Direttiva europea, e quindi anche il Decreto legislativo di recepimento, presentano un elenco dettagliato di norme la cui violazione è ritenuta rilevante ai fini dell’applicazione della fattispecie.

Dal punto di vista soggettivo, la normativa si applica non solo al segnalante, ma tutta una serie di soggetti che, a vario titolo, si ritiene che potrebbero subire analoghe pratiche ritorsive in ragione del loro rapporto con il segnalante, ad esempio, colleghi di lavoro, familiari, ecc.

Il principale obbligo per le organizzazioni pubbliche e private destinatarie della normativa consiste nella necessità di istituire un canale di segnalazione interno.

Difatti, i canali di segnalazione previsti dal legislatore europeo sono tre:

  1. interno,
  2. esterno,
  3. tramite divulgazione pubblica.

Il whistleblower deve ricorrere alle tre tipologie di segnalazione in modo progressivo e sussidiario, nel senso che il segnalante può effettuare una segnalazione esterna solo se non ha potuto effettuare una segnalazione interna o se questa non ha avuto esito e può effettuare una divulgazione pubblica solo dopo aver effettuato una segnalazione interna e/o esterna senza esito, a meno che non ricorrano particolari motivi per cui si renda necessario saltare l’ordine previsto dal legislatore, ad esempio nel caso in cui ritenga che il soggetto incaricato della gestione del canale interno sia coinvolto nell’attività illecita.

Devono obbligatoriamente dotarsi di un sistema di segnalazione interna organizzazioni sia del settore pubblico che del settore privato, in particolare:

 

– per il settore pubblico:

  1. le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.lgs. 165/2001;
  2. le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici;
  3. gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, lettera d), D.lgs. 50/2016;
  4. i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house.

 

– per il settore privato sono destinatari della direttiva i «soggetti del settore privato» diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico i quali:

  1. nell’ultimo anno, hanno impiegato una media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  2. rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui all’allegato, parti I B e parte II, del D.lgs.24/2023, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di cinquanta lavoratori subordinati;
  3. rientrano nell’ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001 e adottano modelli di organizzazione e gestione, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di cinquanta lavoratori subordinati. Questi ultimi soggetti saranno tenuti ad istituire i canali di segnalazione interni, anche se impiegano meno di 50 dipendenti, solo se adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui all’art. 6, D.lgs. 231/2001.
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