Minori

I minori devono avere una tutela specifica perché possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate e dei diritti loro riconosciuti dall’ordinamento.

La tutela specifica dei minori deve riguardare in particolar modo l’utilizzo dei dati personali ai fini di:

  • marketing;
  • profilazione;
  • fornitura diretta dei servizi al minore.

Nel caso della tutela dei minori, il legislatore italiano, ha ritenuto di dover prendere una posizione parzialmente distinta da quella del legislatore unionale.

All’art. 8 GDPR sono stabilite le condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione: limitatamente all’offerta diretta al minore dei servizi della società dell’informazione si distingue:

– se il minore non ha ancora compiuto sedici anni è necessario il consenso prestato o autorizzato dal titolare della potestà genitoriale;

– se il minore ha compiuto sedici anni è sufficiente il suo consenso per la regolarità del suo acquisto, lo si ripete, limitatamente ai servizi della società dell’informazione.

 All’art. 2-quinquies Codice Privacy (introdotto dal D.Lgs. 101/2018 in attuazione dell’art. 8 par. 1 GDPR), relativamente al consenso del minore, sempre esclusivamente con riferimento all’offerta dei servizi della società dell’informazione, il legislatore italiano abbassa la soglia di età a partire dalla quale il minore può esprimere il consenso da solo a quattordici anni.

Anche in attuazione del Considerando 58, si precisa che è posto a carico del titolare del trattamento l’obbligo di fornire al minore le informazioni e comunicazioni con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato.

Per approfondimenti:

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