Ricorso

Nel GDPR si riscontrano disciplinati due diversi tipi di ricorso giurisdizionale effettivo:

  1. a) Ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di controllo

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, secondo il disposto dell’art. 78 GDPR, hanno diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di controllo:

ogni persona fisica o giuridica avverso una decisione giuridicamente vincolante dell’autorità di controllo che la riguarda;

ciascun interessato, se l’autorità di controllo competente ai sensi degli artt. 55 e 56:

non tratta un reclamo o

non lo informa entro tre mesi dello stato o dell’esito del reclamo proposto ai sensi dell’art. 77.

  1. b) Ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, stando alla lettera dell’art. 79 GDPR, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo se ritiene che i diritti di cui gode a norma del GDPR siano stati violati a seguito di un trattamento.

Il ricorso giurisdizionale effettivo di cui all’art. 79 GDPR è alternativo al reclamo (link al tema) di cui all’art. 77 GDPR.

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