Consenso
Il consenso rappresenta la principale e più importante base giuridica, in presenza della quale un trattamento è sicuramente lecito.
Non basta, però, la semplice presenza del consenso, per garantire la liceità del trattamento, per essere tale, difatti, il consenso deve presentare determinati requisiti.
Ai sensi dell’art. 7 GDPR, affinché il trattamento basato sul consenso dell’interessato sia lecito, il consenso:
– può essere espresso con qualsiasi mezzo idoneo ad essere provato;
– se è espresso per iscritto deve essere facilmente distinguibile dalle altre materie eventualmente trattate, in forma comprensibile e facilmente accessibile, in un linguaggio semplice e chiaro;
– deve poter essere revocato in qualsiasi momento e con la stessa facilità con cui è raccolto.
Il consenso deve essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l’interessato manifesta l’intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano.
Esempi:
- a) Una dichiarazione scritta o orale anche attraverso mezzi elettronici come:
– la selezione di una apposita casella in un sito web o
– la scelta di impostazioni tecniche per servizi della società dell’informazione.
- b) Nessuna dichiarazione scritta o orale, nessuna attività positiva, come:
– la preselezione di caselle in un sito web come in un modulo cartaceo
Soltanto le ipotesi della lett. a) rappresentano una valida manifestazione del consenso.