Informativa
L’informativa agli interessati è disciplinata agli articoli 13 (quando i dati sono raccolti dal titolare del trattamento direttamente dall’interessato) e 14 (quando i dati personali non sono ottenuti direttamente dall’interessato).
I due citati articoli elencano le voci che vanno a costituire il contenuto minimo obbligatorio dei due documenti.
Tale contenuto minimo è individuato in attuazione del principio generale di trasparenza, di cui all’art. 5 GDPR.
L’informativa agli interessati è sempre obbligatoria, qualsiasi sia la base giuridica del trattamento (link a normativa privacy), deve essere fornita in forma scritta, o anche con altri mezzi, in forma comprensibile e facilmente accessibile, in un linguaggio semplice e chiaro, specialmente quando gli interessati siano minori.
Approfondimenti:
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