Il Disegno di Legge di iniziativa governativa
Dopo quasi un anno dalla richiesta del Governo al Parlamento di predisporre un disegno di legge avente ad oggetto l’introduzione di disposizioni e la delega al governo per la regolamentazione di alcuni principali aspetti relativi all’Intelligenza Artificiale, il DDL è stato approvato al Senato (S. 1146) il 19 marzo scorso ed è approdato in Aula alla Camera (C 2316) il 16 aprile.
Il DDL ha l’ambizioso obiettivo di compendiare in un unico testo tutti i principi e le norme necessari a regolare la materia, con particolare riguardo agli aspetti di maggiore rilevanza a livello nazionale, pur tenendo conto del necessario coordinamento con la normativa unionale ed in particolare dell’AI Act.
I principali contenuti del DDL
Il progetto di legge di iniziativa governativa si struttura attualmente su 28 articoli (C 2316).
- Capo I (Principi e finalità)
Nel Capo I sono indicati i principi e gli obiettivi generali, che impongono di coniugare il ricorso all’Intelligenza Artificiale con il costante controllo e la supervisione umani. Sono espressamente richiamati i principi fondamentali e le definizioni enunciati dal Regolamento UE 2024/1689 (AI Act).
Una particolare attenzione è riservata al possibile impiego dell’Intelligenza artificiale nell’informazione, purché sia garantito il diritto alla riservatezza e sia fornita adeguata informativa circa le modalità e i mezzi di svolgimento del trattamento dei dati, con l’introduzione dell’obbligo di preventivo consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale in caso di minore di quattordici anni e del rispetto di più stringenti obblighi informativi in caso di destinatario minore ma di età superiore ai quattordici anni.
Sempre nell’ambito dei principi generali, sono fornite precise indicazioni alle autorità e alle amministrazioni competenti, in un’ottica di potenziamento della competitività italiana sul piano internazionale, e sono dettate regole specifiche per i settori della difesa e della sicurezza nazionali.
- Capo II (Disposizioni di settore)
Il Capo II è dedicato alla Disposizioni di settore e si focalizza sulla regolamentazione dei settori considerati più nevralgici: sanità e disabilità; ricerca e sperimentazione scientifica; fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale; materia di lavoro e delle professioni intellettuali; pubblica amministrazione; attività giudiziaria; cybersicurezza nazionale.
In tale contesto, all’art. 16 è prevista la Delega al Governo in materia di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale.
Oltre alle deleghe governative, il DDL, nell’ambito delle disposizioni di settore, ripartisce un buon numero di competenze tra svariati soggetti e istituzioni, alcuni dei quali costituendi ad hoc. Così, ad esempio, spetta al Ministero della Salute disciplinare, con uno o più decreti, l’individuazione di soluzioni di intelligenza artificiale aventi funzione di supporto a finalità sanitarie e di ricerca in campo medico ed epidemiologico, ed è prevista l’istituzione di una piattaforma di Intelligenza Artificiale destinata a supportare le attività di cura e di assistenza territoriale.
È, inoltre, istituito l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro, con la funzione di definire le strategie di intervento e di sviluppo, di monitoraggio e di promozione della formazione dei lavoratori in materia di IA.
- Capo III (Strategia nazionale, autorità nazionali e azioni di promozione)
Il DDL, al Capo III, dispone che sia predisposta una Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, a cura della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, d’intesa con le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale (Agenzia per la cybersicurezza nazionale e Agenzia per l’Italia digitale), sentiti il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, il Ministro dell’Università e della Ricerca e il Ministro della Difesa per i rispettivi profili di competenza, ed è approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD).
Se l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) sono formalmente insignite della qualifica di Autorità nazionali per l’Intelligenza Artificiale, sono comunque fatte salve le competenze specifiche di Banca d’Italia, Consob e Ivass nei relativi settori economici di riferimento. Al fine di garantire il coordinamento tra queste ultime e le due authority precipuamente adibite alla sorveglianza in ambito di Intelligenza Artificiale, è prevista l’istituzione di un apposito Comitato di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il disegno di legge autorizza investimenti fino a un miliardo di euro nel capitale di rischio delle imprese italiane, e in special modo delle PMI operanti nei settori dell’IA e della cybersicurezza e delle relative tecnologie abilitanti, inclusi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni, al fine di favorirne lo sviluppo, anche tramite la creazione di poli di trasferimento tecnologico e programmi di accelerazione operanti nei medesimi settori. Questi investimenti saranno effettuati attraverso il Fondo di sostegno al venture capital.
L’articolo 24, di chiusura del Capo III, contiene la Delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi, da adottarsi nel termine di dodici mesi dall’entrata in vigore della Legge delega, per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689. Allo scopo, il legislatore nazionale fornisce al Governo un lungo elenco di principi e criteri direttivi specifici cui è tenuto ad attenersi in aggiunta ai principi generali contenuti nella normativa europea.
- Capo IV (Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore) e
- Capo V (Disposizioni penali)
In chiusura, il Capo IV introduce una normativa specifica a tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore, per i casi in cui le opere siano generate con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale, mentre il Capo V, in ambito penale, introduce una nuova circostanza aggravante all’art. 61 del Codice penale e istituisce nuove fattispecie incriminatrici qualora il fatto sia commesso mediante l’impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale.
- Capo VI (Disposizioni finanziarie e finali)
Colpisce, infine, la disposizione di cui all’articolo 21, laddove, a fronte dei numerosi interventi previsti anche da parte di autorità ed amministrazioni pubbliche e della previsione della costituzione di nuovi soggetti e nuove strutture creati ad hoc (si pensi, solo a titolo di esempio, alla piattaforma di IA a supporto delle attività di cura e di assistenza territoriale, o all’Osservatorio sull’adozione di sistemi di IA in materia di lavoro), non è previsto alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica ad eccezione dei 300.000 euro annui, previsti per il biennio 2025-2026, stanziati per la realizzazione di progetti sperimentali volti all’applicazione dell’Intelligenza Artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale a cittadini e imprese. Le amministrazioni pubbliche interessate devono, quindi, dare attuazione alla normativa attingendo alle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili al momento dell’entrata in vigore del provvedimento.
Intelligenza Artificiale, riservatezza e tutela dei dati personali
Il DDL si inserisce in un contesto in cui il legislatore italiano si trova continuamente ad affrontare il delicato tema del contemperamento tra lo sviluppo e l’impiego diffuso di sistemi di Intelligenza Artificiale e la tutela dei diritti fondamentali degli individui, in primo luogo la riservatezza e la protezione dei dati personali.
In questo ambito, oltre al necessario e onnipresente bilanciamento tra informazione e riservatezza, viene ribadito l’obbligo di rispettare i principi generali di liceità, correttezza e trasparenza, già affermati dal legislatore europeo all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali delle persone fisiche, ulteriormente articolati nell’obbligo di fornire adeguata informativa agli interessati circa l’impiego di sistemi di IA nel trattamento dei dati personali, trattamento che deve in ogni caso avvenire in conformità alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti.