Alcune considerazioni in materia di videosorveglianza: quando non si applica la normativa privacy

Alcune considerazioni in materia di videosorveglianza: quando non si applica la normativa privacy

di Marzia Marconcini – avvocato, consulente privacy

Description: La videosorveglianza che include videoriprese di persone fisiche è soggetta alla normativa privacy tranne alcune eccezioni relative all’ambito domestico

Nozione

La videosorveglianza consiste nella sorveglianza sistematica e automatizzata di uno spazio specifico con mezzi ottici o audiovisivi, generalmente con la finalità di proteggere la vita e l’incolumità delle persone, ovvero la proprietà il senso esteso.

Videosorveglianza e trattamento di dati personali

Con lo svolgimento dell’attività di videosorveglianza vengono raccolte e conservate immagini e videoriprese relative a tutte le persone che entrano nello spazio monitorato.

L’insieme di queste informazioni consente di acquisire elementi specifici relativi all’aspetto e all’atteggiamento di tali persone e, quindi, di risalire in maniera univoca all’identità di ciascuna delle persone che si trova ed entrare nel raggio di azione del sistema di videosorveglianza, dando luogo, in tal modo, ad una attività riconducibile alla nozione di “trattamento”, rilevante ai fini dell’applicabilità, almeno in astratto, della normativa privacy.

Questo tipo di sorveglianza prevede, inoltre, un ulteriore trattamento dei dati personali relativamente al comportamento delle persone nello spazio considerato.

Quando è necessaria la preventiva valutazione d’impatto

Il rischio potenziale di un uso improprio di tali dati aumenta in rapporto alla dimensione dello spazio monitorato e al numero di persone che lo frequentano; di ciò è consapevole il legislatore europeo, che, difatti, in due diverse disposizioni, prevede l’indicazione tra i trattamenti in cui è obbligatoria l’effettuazione della valutazione d’impatto della sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico (art. 35 par. 3, lett. c) GDPR) e l’obbligatoria designazione di un DPO nel caso in cui le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala (art. 37  par 1, lett. b) GDPR).

Esclusioni

  1. a) Videoripresa che non include alcun elemento che consenta di individuare una persona fisica

Di conseguenza, la normativa privacy non viene in considerazione in tutti i casi in cui la videosorveglianza non genera alcun trattamento di dati personali. Per richiamare un esempio del Garante Privacy, si pensi al caso di una videocamera integrata in un’automobile per fornire assistenza al parcheggio: se la videocamera è costruita o regolata in modo tale da non raccogliere alcuna informazione relativa a una persona fisica (ad esempio targhe o informazioni che potrebbero identificare i passanti), la normativa privacy non è applicabile.

 

  1. b) Utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nelle attività di polizia e giudiziarie

Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, rientra nella Direttiva (UE) 2016/680 e non è soggetta all’applicabilità della normativa privacy.

 

  1. c) Utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nelle attività di carattere domestico

L’art. 2, par. 2, lett. c) GDPR esclude dall’ambito di applicazione del Regolamento il trattamento di dati personali da parte di una persona fisica nel corso di un’attività a carattere esclusivamente personale o domestico, che può anche includere attività online.

Questa disposizione, se applicata in materia di videosorveglianza, deve essere contemperata con le altre norme di carattere civile e penale previste dal nostro ordinamento nello stesso ambito.

In particolare, l’art. 615-bis c.p., punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nell’abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora, di conseguenza, per non rischiare di integrare tale fattispecie di reato, le telecamere devono essere installate in modo da avere l’angolo visuale delle riprese limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, non essendo consentita una forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse), a zone di pertinenza di soggetti terzi, o diretta a riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio.

Installare una telecamera nella propria abitazione

Ne caso in cui si intenda installare una o più telecamere all’interno della propria abitazione, per finalità di sicurezza e protezione dei beni e delle persone che si trovano al suo interno, in linea generale tale tipo di intervento non rientra nell’ambito di applicazione della normativa privacy, anche se il Garante fa presente che, in ogni caso è necessario evitare il monitoraggio di ambienti che ledano la dignità della persona (come i bagni), proteggere adeguatamente i dati acquisiti o acquisibili e non diffondere i dati raccolti. L’unica eccezione si verifica qualora all’abitazione abbiano accesso dipendenti o collaboratori domestici, quali babysitter, colf, ecc., nel qual caso tali soggetti sono tutelati non soltanto dalla normativa privacy, ma anche dallo Statuto dei lavoratori e dalle disposizioni ad esso correlate.

Installare una telecamera nelle aree comuni del condominio

Se, poi, si intende installare una o più telecamere nelle aree comuni del condominio, si deve tenere presente che:

  1. a) è necessaria la preventiva delibera dell’assemblea condominiale, con il consenso della maggioranza dei presenti che rappresentino anche almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1136 c. 2 c.c.);
  2. b) le telecamere devono essere segnalate con appositi cartelli e le registrazioni devono essere conservate per un periodo limitato (massimo 7 giorni, secondo il Garante).

 

Come deve essere installato un sistema di videosorveglianza

Anzitutto, il Garante ammonisce che l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa, alla dislocazione delle telecamere e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

In applicazione del principio di accountability, prima di iniziare il trattamento il titolare del trattamento deve adottare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la protezione e la sicurezza dei dati personali trattati ed il rispetto della normativa privacy. In tal senso, è tenuto, in particolare, ad attuare il principio di minimizzazione dei dati, a rispettare i tempi massimi di conservazione dei medesimi e a fornire agli interessati idonea informativa ex art. 13 GDPR.

L’informativa agli interessati

Indipendentemente dalla natura privata o pubblica del soggetto titolare del trattamento, agli interessati deve essere, infatti, sempre garantita adeguata informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR, e deve essere comunicata immediatamente prima degli accessi ad una zona videosorvegliata.

L’informativa può essere fornita utilizzando un modello semplificato, messo a disposizione dal Garante, che ne indica anche i contenuti minimi, di solito rappresentato da un “cartello” da affiggere in evidenza.

In ogni caso tale informativa semplificata deve essere integrata dall’informativa estesa, che deve rispettare tutti i requisiti di cui all’art. 13 GDPR e nel menzionato “cartello” devono essere indicate in modo chiaro le modalità per reperirla (ad esempio tramite un link o il riferimento all’indirizzo del titolare del trattamento cui poter indirizzare la richiesta).

Sebbene le indicazioni contenute nel “cartello” debbano consentire all’interessato di comprendere in maniera univoca quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario, non è obbligatorio rivelare la precisa ubicazione della/e telecamera/e, anche per non vanificare le ragioni di sicurezza poste a fondamento stesso del trattamento.

Tempi di conservazione delle registrazioni

Le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono acquisite (art. 5, par. 1, lett. c) ed e) GDPR).

In base al principio di accountability, spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, del principio di trasparenza e del principio di minimizzazione dei dati e del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il Garante, rilevando che la videosorveglianza ha solitamente la funzione di protezione del patrimonio afferma che tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) – cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici.

Di conseguenza, se il periodo di conservazione supera uno o due giorni, soprattutto se superiore a 72 ore, quanto più si protrae tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione.

Ad esempio, nel caso di un impianto di videosorveglianza installato in un piccolo esercizio commerciale, aperto dal lunedì al sabato, probabilmente il titolare si accorgerà di un eventuale furto nel giro di poche ore, quindi, di regola, il tempo massimo previsto di conservazione dei filmati delle telecamere potrebbe essere di 24 ore; tuttavia, dal momento che il negozio la domenica resta chiuso, in tal caso tale termine potrebbe essere elevato fino a 48 ore, ed analogo ragionamento potrebbe essere posto alla base della previsione di periodi di conservazione dei dati ancora più prolungati nel caso dei giorni di chiusura per ferie.

Ulteriori allungamenti dei tempi di conservazione delle immagini inizialmente fissati dal titolare del trattamento o previsti dalla legge possono essere possono verificarsi ad esempio, in presenza di una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in corso.

 

Installazione di un impianto di videosorveglianza sul luogo di lavoro

Una normativa di specie, dettata dall’applicazione di principi parzialmente diversi, si ritrova per i casi in cui il titolare del trattamento sia il datore di lavoro, che intende installare un sistema di videosorveglianza in azienda.

In tali casi il trattamento è consentito esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto delle altre garanzie previste dalla normativa di settore in materia di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (art. 4 della l. 300/1970).

In questo specifico settore, quindi, la materia della privacy è strettamente correlata alla più stringente normativa prevista dal nostro ordinamento in riferimento alla protezione dei diritti dei lavoratori.

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