Videosorveglianza

La videosorveglianza consiste nella sorveglianza sistematica e automatizzata di uno spazio specifico con mezzi ottici o audiovisivi, per lo più a scopo di protezione della proprietà, o per proteggere la vita e la salute delle persone.

L’attività di videosorveglianza comporta la raccolta e la conservazione di informazioni grafiche o audiovisive su tutte le persone che entrano nello spazio monitorato, identificabili in base al loro aspetto o ad altri elementi specifici. L’identità di tali persone può essere stabilita sulla base delle informazioni così raccolte.

Per installare un sistema di videosorveglianza non è necessaria l’autorizzazione del Garante.

In base al principio di responsabilizzazione, spetta al titolare del trattamento (un’azienda, una pubblica amministrazione, un professionista, un condominio, ecc.) valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Gli interessati devono sempre essere informati (ex art. 13 GDPR) che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, anche in occasione di eventi e spettacoli pubblici (esempio, concerti, manifestazioni sportive) e a prescindere dal fatto che chi tratta i dati sia un soggetto pubblico o un soggetto privato.

L’informativa può essere fornita utilizzando un modello semplificato, che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita e che deve comunque rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 GDPR, indicando come e dove trovarlo (ad esempio sul sito Internet del titolare del trattamento o affisso in bacheche o nei locali aziendali).

In base al principio di accountability, spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenendo presente che immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite (art. 5, par. 1, lett. c) ed e) GDPR).

Tutti i dipendenti che possono visualizzare le immagini o accedere alle registrazioni devono essere espressamente autorizzati con una formale lettera di incarico, mentre, se il soggetto incaricato è, ad esempio, l’impresa fornitrice del servizio di sicurezza, questa deve essere nominata responsabile del trattamento.

Una normativa particolare è stata prevista dal legislatore nel caso in cui l’impianto di videosorveglianza sia collocato nei locali aziendali, perché in questo caso la normativa privacy si interseca con la tutela dei diritti dei lavoratori.

Per approfondimenti:

Informativa

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