Registro Pubblico delle Opposizioni – RPO
Il Registro Pubblico delle Opposizioni – istituito con il D.P.R. n° 178/2010 e aggiornato con il D.P.R. n° 149/2018 – è un servizio gratuito per l’utente che permette di opporsi all’utilizzo per finalità pubblicitarie dei numeri di telefono di cui si è intestatari e dei corrispondenti indirizzi postali associati da parte degli operatori che svolgono attività di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea.
Con il Registro pubblico delle opposizioni è possibile bloccare il trattamento dei propri dati personali da parte degli operatori che utilizzano tali elenchi per svolgere attività di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea.
L’opposizione non annulla la validità dei consensi per contatti con finalità commerciali, rilasciati direttamente dagli utenti alle singole società, fermo restando il diritto di opposizione di cui all’art. 21 GDPR.
Il 12 gennaio 2022 è stata approvata dal Consiglio dei ministri la riforma del Registro pubblico delle opposizioni al telemarketing selvaggio, che semplifica le procedure che permettono ai cittadini di revocare i consensi alle chiamate promozionali o all’invio di materiale pubblicitario indesiderato, e ne estende l’applicazione anche ai cellulari oltre che ai numeri telefonici fissi e alla posta cartacea.
L’utente può richiedere l’iscrizione, l’aggiornamento dei dati e la revoca al Registro pubblico delle opposizioni con tre modalità:
1) web (compilazione di un modulo elettronico)
2) telefono (chiamata al numero verde Registro pubblico delle opposizioni, con possibilità di parlare con un operatore umano)
3) email (invio tramite posta elettronica di un apposito modulo)
Gestore del Registro delle opposizioni è la Fondazione Ugo Bordoni.
La mancata osservanza del Registro pubblico delle opposizioni da parte degli operatori di telemarketing è disciplinata dall’art. 166 Codice Privacy in combinato disposto con l’art. 83, par. 5 GDPR, che prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di Euro o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente.
Gli operatori di telemarketing sono obbligati a consultare mensilmente il nuovo Registro e comunque prima dell’avvio di ogni campagna pubblicitaria per verificare i numeri che intendono contattare.
Resta, invece, invariata la possibilità di opporsi al marketing cartaceo verso gli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici per tutti i cittadini che hanno deciso di pubblicarli in tali elenchi in associazione alle proprie numerazioni.